Art. 1.

      1. Per il personale già dipendente dell'Azienda autonoma poste e telecomunicazioni, e successivamente dell'Ente poste italiane nonché delle Poste italiane Spa, cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1994 ed il 28 febbraio 1998, avente diritto al trattamento di quiescenza, i benefìci economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi, previsti dalle leggi vigenti in materia e dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro triennali, hanno effetto sul trattamento di quiescenza normale e privilegiato e sulla buonuscita, che sono rideterminati tenuto conto dell'ultimo stipendio che il dipendente avrebbe percepito al termine di vigenza del contratto comprensivo di benefìci economico-stipendiali previsti nel triennio per il personale in servizio.